Nel Decreto Milleproroghe 2026 sono contenute alcune modifiche che prolungano la vita di alcune misure di sostegno occupazionale in vigore da anni e finora sempre confermati, tra le quali spicca una mini-estensione dei bonus assunzioni: finestra ampliata fino al 30 Aprile 2026 per under 35 e ZES, mentre per le donne la proroga è fino al 31 Dicembre 2026.
Nel corso dell’iter di conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. decreto milleproroghe 2026), è stata prevista una rimodulazione dei termini per gli esoneri contributivi introdotti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) per assunzioni di giovani, donne e lavoratori nella ZES Unica Mezzogiorno.
Con fisco7 “esaminiamo una ad una le proroghe previste.
1) Bonus giovani (under 35)
La riapertura riguarda le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026. Per il 2026 cambia però l’intensità dell’aiuto: 70% “di base”, che torna al 100% solo se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto (calcolo mensile rispetto alla media dei 12 mesi precedenti). Restano i massimali mensili indicati dalle fonti: 500 euro, elevati a 650 euro in ZES.
2) Proroga assunzioni ZES unica
Per le assunzioni agevolate nella ZES Unica Mezzogiorno (con l’estensione territoriale richiamata dalle fonti), la proroga segue lo schema del bonus giovani: assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, con esonero per 24 mesi e intensità 70%, elevata al 100% se c’è incremento occupazionale netto.
3) Bonus donne
Diverso l’intervento per le assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate: l’emendamento proroga fino al 31 dicembre 2026 senza “tagliare” l’incentivo. Rimane quindi l’esonero del 100% (nei limiti indicati) e, come riportato, resta il vincolo dell’incremento occupazionale; la durata è 24 mesi, con la specifica riduzione a 12 mesi per le lavoratrici impiegate in settori con accentuata disparità di genere.
Le proroghe discendono da un emendamento nel percorso di conversione del D.L. n. 200/2025: fino all’approvazione definitiva e alla pubblicazione della legge di conversione, conviene monitorare il testo consolidato e gli eventuali chiarimenti applicativi (in particolare su domanda/istruttoria e verifiche dell’incremento occupazionale)”.





















