Basilicata: per la corretta composizione delle Giunte è “necessaria la rappresentanza di genere”. A dirlo…

La Consigliera regionale di parità, Avv. Ivana Enrica Pipponzi, nell’ambito della sua attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della normativa sulla rappresentanza di genere nei consessi esecutivi, comunica di avere provveduto ad inoltrare comunicazioni a tutti i neo Sindaci dei Comuni della provincia di Potenza e Matera sulle regole da seguire per una corretta composizione delle Giunte:

“Invero, è necessario distinguere tra i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti da quelli con popolazione superiore.

Per i primi è necessaria l’applicazione dello Statuto comunale in combinato disposto con l’art. 46, comma 2 del T.U.E.L., d.lgs 267/2000 che prevedono, rispettivamente, che sia garantita la rappresentanza di genere nelle Giunte, negli Organi collegiali del Comune e negli Enti e organismi da esso dipendente e che il Sindaco debba garantire la presenza di ambo i sessi all’interno della Giunta Comunale.

Detta ultima norma che dispone la presenza del sesso meno rappresentato in misura non inferiore al 40% dei componenti dell’organo collegiali, con arrotondamento, non ha portata vincolante per gli Enti territoriali con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti; ciò malgrado il Sindaco, laddove ritenga di derogare al principio della pari rappresentatività, è tenuto a motivare congruamente sull’impossibilità di adempierlo, relazionando e documentando sull’attività istruttoria svolta.

Peraltro, in alcuni casi lo Statuto comunale prevede anche la possibilità di attingere ad un assessore esterno, proprio in questo caso che è obbligatorio effettuare un pubblico interpello alle donne (ovvero al genere meno rappresentato) per richiedere in forma pubblica la disponibilità a comporre la Giunta stessa, come da ultimo stabilito dalla sentenza n. 237/29018 del TAR Basilicata che ha annullato la delibera sindacale di un Comune lucano con meno di 3.000 abitanti.

Quanto ai Comuni con oltre 3.000 abitanti, essi devono applicare Legge n. 215/2012 e la Legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) che prevede, all’art. 1, comma 137, che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.

Ovviamente anche per queste amministrazioni comunali vale la regola della necessità di documentare l’istruttoria messa in campo per garantire la rappresentanza di genere.

Si auspica che i neo Sindaci mettano in atto innanzitutto la necessaria sensibilità paritaria, la mancata rappresentanza di genere, infatti, vulnera grandemente il principio della democrazia paritaria che postula l’imprescindibile necessità dell’apporto congiunto – di intelligenza come di sensibilità, di competenza come di visione del mondo – che solo l’armonica compresenza di entrambi i generi può conferire al corretto esercizio dell’attività amministrativa dell’Ente”.