Una piccola rivoluzione che punta a semplificare, e non di poco, le procedure per recedere dagli acquisti online.
La novità che attende i consumatori scatta venerdì 19 giugno: a partire da tale data i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso.
Questo sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs 209/2025 che, recependo la Direttiva (UE) 2023/2673, modifica il Codice del Consumo prevenendo che per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.
In base alla norma, precisa tgcom24, la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole: “recedere dal contratto qui” o con un’altra formulazione equivalente.
Tale funzione deve essere resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso.
Insomma, per anni gli e-commerce sono stati pensati e ottimizzati per facilitare gli acquisti. Ora, quella stessa facilità, viene richiesta anche per consentire ai consumatori il diritto di ripensamento.
Parliamo di e-commerce ma in realtà la normativa include più soggetti: non solo marketplace, ma anche ad esempio negozi indipendenti che vendono su Shopify, società che forniscono servizi in abbonamento, consulenti che vendono servizi online, creator che distribuiscono corsi digitali, artigiani che spediscono prodotti fisici.
A livello pratico quindi non sarà più sufficiente indicare ad esempio un indirizzo email o allegare un modulo pdf da stampare e scansionare: se l’acquisto di formalizza con un clic, anche il recesso deve poter attivarsi con la stessa facilità.
Questo significa che chi vende online non solo dovrà aggiornare le condizioni di vendita ma dovrà anche aggiornare l’interfaccia online.
Nel dettaglio la norma non impone per forza la presenza di un pulsante per il recesso, inteso come elemento grafico, ma richiede la presenza sul sito del venditore una funzione che permetta di dichiarare il recesso, indicare dove ricevere la conferma e poi concludere l’iter con un secondo passaggio.
Dopo la conferma, il venditore deve inviare senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, con il contenuto del recesso e la data e l’ora della trasmissione.
Questo non significa che ogni venditore deve costruire da sé il sistema: se ad esempio l’acquisto si conclude su un marketplace la funzione potrà essere gestita dalla piattaforma.
Non cambia nulla invece per quanto riguarda le tempistiche: il diritto di recesso ordinario potrà essere esercitato entro 14 giorni senza dover fornire una motivazione, salvo le eccezioni previste dal Codice di consumo.
Per i beni fisici il venditore dovrà rimborsare entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso ma potrà attendere di ricevere i beni o la prova della spedizione. Allo stesso modo il consumatore avrà 14 giorni per restituire la merce.
Diverso il discorso per i servizi. Un abbonamento a un corso, una consulenza acquistata online possono ad esempio rientrare nel diritto di ripensamento ma potrebbe essere tenuto a pagare la parte del servizio già ricevuta, ad esempio se ha chiesto l’attivazione immediata del servizio.
Complesso anche il discorso dei contenuti digitali: un film acquistato online, un ebook, un videogioco scaricato possono far decadere il diritto di recesso se l’esecuzione è iniziata. Sui servizi finanziari previsti 14 giorni di calendario per recedere, termine che sale a 30 giorni per le forme pensionistiche complementari individuali, incluse le assicurazioni sulla vita.






















