C’è ancora tempo fino al 30 giugno per chiedere l’esenzione del canone Rai nella seconda metà dell’anno.
Possono fare domanda tutti i cittadini che non possiedono alcun apparecchio televisivo attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’Agenzia delle entrate, così sarà possibile bloccare l’addebito automatico dell’imposta in bolletta per i mesi che vanno da luglio a dicembre.
Scatterà dal primo luglio, invece, la possibilità di richiedere l’esenzione per il 2027, disponibile fino al 31 gennaio del prossimo anno.
La tassa sul servizio pubblico audiovisivo da ormai dieci anni, come ricorda fanpage, viene addebitata sulle bollette relative alla fornitura elettrica di ciascun nucleo familiare.
L’imposta viene divisa in dieci rate mensili e inserito nelle fatture che vanno da gennaio a ottobre di ogni anno.
Chi non possiede un televisore, però, rientra tra le categorie che possono essere esonerate da questa spesa, ma deve dimostrare di non avere un apparecchio televisivo in casa. Per farlo, è necessario compilare il quadro A del modello disponibile sul portale dell’Agenzia delle entrate.
L’esenzione del canone Rai scatta dalla prima mensilità successiva alla presentazione della domanda.
Inviando la relativa documentazione entro il 30 giugno, quindi, si potrà ottenere l’esonero dall’imposta da luglio fino a dicembre.
Attraverso questa dichiarazione, il contribuente attesta che in nessuna delle abitazioni di cui risulta intestatario di un’utenza elettrica è presente un televisore.
Il cittadino che presenta la domanda dovrà dichiarare di non avere in casa alcun televisore, né di sua proprietà né appartenente a un altro membro della sua famiglia anagrafica.
Per famiglia anagrafica si intendono le persone che condividono la stessa residenza e che sono legate da rapporti di matrimonio, parentela o tutela.
L’esenzione per mancato possesso di una televisione non è automatica e deve essere presentata ogni anno.
Per essere valida per l’intero anno solare, la dichiarazione va trasmessa tra il primo luglio dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Mercoledì primo luglio 2026, quindi, sarà il primo giorno utile per richiedere lo sgravio per il 2027. Qualora siano già stati effettuati pagamenti non dovuti, il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate in eccesso.
Come abbiamo detto il quadro dichiarato nell’esenzione può sempre cambiare e qualora vengano meno le condizioni presentate è necessario informare tempestivamente l’Agenzia delle entrate.
È il caso, ad esempio, dell’acquisto di un televisore oppure del cambio di residenza di uno dei componenti della famiglia anagrafica, che entra a far parte di un nuovo nucleo familiare. In queste situazioni, occorre compilare il quadro C del modello presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Esiste anche la possibilità di evitare un doppio addebito quando il canone viene già versato da un altro componente della stessa famiglia anagrafica.
In questo caso il titolare dell’utenza elettrica deve compilare il quadro B, indicando il codice fiscale del familiare che corrisponde già l’abbonamento televisivo e la data a partire dalla quale è entrato a far parte del nucleo familiare.
Questa dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e non deve essere rinnovata, salvo modifiche delle condizioni che ne hanno consentito la presentazione.
Una specifica agevolazione è prevista per le persone che hanno compiuto 75 anni e dispongono di un reddito familiare annuo non superiore a 8 mila euro: questa categoria è esonerata dal pagamento del canone Rai. In questo caso il beneficio riguarda esclusivamente l’abitazione di residenza e non può essere esteso a eventuali seconde case.
La richiesta deve essere inoltrata agli uffici competenti del canone Rai di Torino, tramite posta oppure posta elettronica, utilizzando una dichiarazione sostitutiva.
Una volta ottenuto il diritto all’agevolazione, non è necessario presentare una nuova domanda negli anni successivi, purché continuino a essere rispettati i requisiti reddituali previsti dalla normativa.
Sono esentati dal pagamento dell’impostax per il servizio televisivo anche i diplomatici, i funzionari e gli impiegati dei consolati, i funzionari delle organizzazioni internazionali, i militari che non hanno la cittadinanza italiana e il personale civile non residente, grazie alle convenzioni internazionali.





















