Bonus anziani da 850 euro: quando arriva, i requisiti e come fare domanda

Dopo mesi di attesa, prende finalmente il via la “Prestazione universale”, conosciuta anche come “bonus anziani”, la nuova misura economica dedicata agli over 80 non autosufficienti, volta a promuovere il potenziamento delle prestazioni assistenziali.

Dopo la recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo che ha reso operativa la misura, le prime erogazioni sono previste per il mese di giugno e saranno scaglionate nei mesi successivi, man mano che le verifiche verranno completate.

Chi ha già presentato la domanda a Gennaio potrà ricevere anche gli arretrati relativi ai mesi precedenti.

Come spiegato dall’Inps, hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che soddisfano determinati requisiti sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata del beneficio.

Anzitutto, bisogna avere un’età pari o superiore a 80 anni e un livello di bisogno assistenziale gravissimo (individuato dall’Istituto sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione).

Bisogna altresì essere beneficiari di un’indennità di accompagnamento e avere un Isee sociosanitario, in corso di validità e calcolato includendo solo coniuge e figli fiscalmente a carico, non superiore ai 6mila euro.

Come spiegato da skytg24, per individuare il livello di bisogno assistenziale serve un accertamento sulla situazione sociosanitaria dell’anziano da parte dell’Inps.

Come fa l’Istituto a stabilire se una persona può usufruire del beneficio?

Sono due i requisiti da rispettare: uno sanitario, l’altro sociale.

Partiamo dal primo: il requisito sanitario è una valutazione della disabilità del soggetto sulla base dei parametri di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ovvero in tutti i casi in cui è necessaria un’assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente; la sua eventuale interruzione, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

Il requisito sociale fa invece riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale sulla base del punteggio risultante dalle risposte fornite all’atto della domanda.

Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale gravissimo del richiedente.

Per ottenere il beneficio, al netto degli altri paletti anagrafici ed economici, dovranno risultare soddisfatti entrambi i requisiti (sanitario e sociale, quindi disabilità gravissima e sussistenza di un bisogno assistenziale) con un punteggio almeno pari a 8.

La prestazione, che è esente da imposizione fiscale e non è soggetta a pignoramento, viene erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e per tutto il periodo di sperimentazione, che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

La somma è composta da una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento (di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18) pari a circa 570 euro al mese e già prevista per gli anziani non autosufficienti, e da una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili nei limiti delle risorse disponibili stanziate dal governo.

La quota integrativa serve a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore (di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppure ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

Attenzione: come specifica l’Inps, le due modalità di spesa sono alternative.

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

  • la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
  • la quota integrativa viene invece erogata con uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio “Prestazione Universale” dell’Inps.

Il provvedimento di liquidazione inviato indicherà sia la quota fissa, con indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.

La prestazione decade e l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato:

  • in caso di cessazione, per qualsiasi motivazione, del pagamento dell’indennità di accompagnamento;
  • in caso di attestazione Isee sociosanitario ordinario superiore a 6mila euro;
  • in caso di mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità previste dalla legge e più sopra indicate.

L’Inps ricorda, in ogni caso, che il cittadino può, in un momento successivo all’accoglimento della domanda, rinunciare alla prestazione.

Per ottenere la prestazione, l’interessato deve inoltrare una richiesta all’Inps.

La domanda può essere presentata telematicamente da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni, o dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico, attraverso il portale dedicato sul sito dell’Istituto, tramite la propria identità digitale (Spid, Cie o Cns) o tramite gli istituti di patronato.

La domanda può essere presentata per tutto il periodo della sperimentazione e la somma verrà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026.

Se il requisito anagrafico è già perfezionato, la lavorazione sarà avviata dalla data di presentazione della domanda; se successivo, la lavorazione sarà avviata dalla data del suo perfezionamento.