Manca ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma intanto si può già tracciare un quadro per il 2025 sul bonus psicologo, grazie al testo del decreto del ministero della Salute (di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze) approvato lo scorso 7 Maggio dalla Conferenza Stato-Regioni.
Come spiega skytg24, l’aiuto, una delle principali misure in campo sanitario, resta quello di sempre, fino a un massimo di 1.500 euro, ma vengono ad esempio introdotte alcune novità sulle sue modalità di fruizione.
Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Il bonus psicologo viene innanzitutto rifinanziato per il 2025, con un ammontare complessivo di fondi pari a 9,5 milioni di euro (12 milioni di euro per il 2024), da distribuire poi tra le varie Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il 70% sulla base del fabbisogno sanitario e per il restante 30% sulla base di parametri di tipo reddituale.
Quando il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale scatteranno i 30 giorni di tempo entro cui i territori dovranno trasferire all’Inps i fondi che hanno in dotazione per il bonus psicologo: sarà l’Istituto previdenziale, come sempre, a gestire ed erogare la misura, e non direttamente le Regioni e le Province autonome.
Non è ancora possibile sapere quindi con esattezza quando apriranno le domande per la nuova tranche del bonus psicologo.
Si ipotizza che l’orizzonte temporale possa nella migliore delle ipotesi essere compreso tra il mese di giugno e quello di luglio, oppure tra luglio e agosto, sempre seguendo lo schema già collaudato del click day.
Per fare domanda si utilizzerà sempre il servizio dedicato online.
Per accedere alla procedura sarà quindi necessario disporre di almeno uno strumento tra identità SPID (almeno di Livello 2), CIE (Carta d’identità elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Al termine del periodo stabilito per la presentazione della domanda, saranno redatte le graduatorie regionali/provinciali per l’assegnazione del beneficio nei limiti delle risorse stanziate, che tengono conto del valore Isee e – a parità dello stesso Isee – dell’ordine di presentazione della domanda.
Una delle novità principali, che si applica già a partire dalle risorse assegnate per lo scorso anno, è che si decade dalla possibilità di usufruire del bonus se non si effettua almeno una seduta entro 60 giorni dalla ricezione del contributo.
Il bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, pensato per le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica.
Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, e cioè essere residenti in Italia e avere un Isee in corso di validità con valore non superiore a 50mila euro.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore di ciascun richiedente, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, e sarà erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato, in base ai limiti di Isee:
- In caso di Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
- In caso di Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
- In caso di Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.
Se la domanda per ricevere il bonus viene accolta, al beneficiario vengono comunicati l’importo spettante e il codice univoco associato.
Entrambi i dati devono essere girati, per ogni sessione di psicoterapia, al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.
Attenzione però: il codice univoco va utilizzato non oltre 270 giorni dall’accoglimento della propria domanda, altrimenti viene annullato in automatico.