Matera: monopattini e altri mezzi elettrici condotti a mano in queste zone! Ecco l’Ordinanza

Il Comune di Matera, con una ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Paolo Milillo, ha disposto:

“Premesso che:

  • il transito dei velocipedi nelle aree pedonali è di norma consentito, secondo le disposizioni del Codice della Strada, ed in tali casi i ciclisti sono tenuti a prestare la dovuta cautela, evitando di generare situazioni di pericolo per i pedoni;
  • che a norma del c. 4 art. 182 CdS, ‘i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, perle condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza’;

Preso atto delle numerose segnalazioni con le quali privati cittadini hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, determinati dal transito irregolare e dalla velocità non adeguata con la quale velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o acceleratori di vario genere attraversano le Aree Pedonali Urbane (APU) pregiudicando la incolumità dei pedoni e, in particolare, delle utenze più deboli;

Considerato che la suddetta circostanza è stata confermata a più riprese dal personale di Polizia Locale operante durante i relativi turni di servizio all’interno delle predette aree;

Valutata pertanto la situazione di pericolosità rappresentata da coloro che transitano a bordo di velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o di ogni altro dispositivo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel) nelle aree pedonali;

Ravvisata l’esigenza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione pedonale, di adottare il relativo provvedimento con il quale disciplinare la circolazione dei velocipedi a due o più ruote, dei monopattini, anche elettrici e di ogni altro genere di veicolo utilizzato per la micromobilità elettrica all’ interno delle APU;

Riconosciuto che la limitazione al transito per tali tipi di veicoli all’interno delle APU comporta l’obbligo per i conducenti di scendere e condurli a mano;

Visto I’art.3 del Codice della Strada il quale, al punto 2, prevede che ‘………….. In particolari condizioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali‘;

Visto il C.d.S. emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi in premessa esposti nelle Aree Pedonali Urbane (APU):

  •  l’istituzione del divieto di circolazione a tutti i velocipedi e monopattini, anche elettrici, e a ogni altro genere di veicolo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel);

DISPONE

  • che l’ingresso all’interno delle aree pedonali urbane dei suddetti veicoli resta consentito unicamente se condotti a mano.

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta a carico dei trasgressori l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 182 del D.Lgs. 285/92.

INFORMA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’ Ispettore Sup. Giuseppe LA GUARDIA del Settore Polizia Locale – Ufficio Traffico.

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE altresì che il provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Matera;

la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo Pec, a cura del Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di Matera, alla Questura di Matera, al Comando provinciale dei Carabinieri di Matera, alla Guardia di Finanza.

Questa amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza della presente ordinanza”.