Matera, centro abitato con sterpaglie e rovi: ecco i nuovi divieti per evitare incendi

Il Sindaco di Matera, tramite apposita ordinanza, fa sapere:

“CONSIDERATO che:

  • durante la stagione estiva, a causa delle temperature elevate e della mancanza di piogge, la presenza di vegetazione spontanea, di sterpaglie, di rovi e di altro materiale secco, all’interno ed all’esterno del centro abitato, rappresenta un serio rischio per l’innesco di incendi, che possono propagarsi su aree boscate, cespugliate o arborate, eventuali strutture e infrastrutture antropizzate situate in queste aree, oltre che su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle medesime aree, o ancora estendersi e colpire aree urbane, densamente, costruite e popolate;
  • disastroso è il danno procurato, ogni anno, all’ambiente dagli incendi: si assiste alla perdita di interi ecosistemi ed alla distruzione di inestimabili superfici alberate che garantiscono la protezione del suolo e custodiscono consistenti riserve di biodiversità.

Il territorio subisce alterazioni tali da comprometterne la sua stabilità idrogeologica.

Oltre alla distruzione di aree naturali e rurali, gli incendi, molto spesso, possono colpire infrastrutture e causare vittime.

  • secondo i dati resi dall’EFFIS, il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi della Commissione UE, dal mese di gennaio scorso ad oggi, nel nostro Paese sono andati in fumo 229,30 chilometri quadrati di boschi e foreste a causa di 204 roghi di importanti dimensioni;

VISTI E RICHIAMATI:

  • gli artt. 3, co. 1, lett. c), e 6, co. 1, del D.lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;
  • la legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, le cui disposizioni “sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita ..”;
  • la legge regionale n. 42/1998 “Norme in materia forestale”;
  • la legge regionale n. 13/2005 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”, il cui art. 7 comma 1 così recita: “1. Nel territorio della Regione Basilicata è fatto divieto:
  • a. bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l’abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui al punto 1. del successivo Art. 8;
  • b. usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;
  • c. gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;
  • d. abbandonare rifiuti nei boschi;
  • e. usare il fuoco per l’eliminazione dei rifiuti in discarica;
  • f. esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
  • g. esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
  • h. destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell’evento per almeno quindici anni.

È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;

  • i. realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data antecedente l’incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;
  • l. intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici.”;
  • il Decreto del Presidente della Regione Basilicata n° 202200104 del 13/06/2022 “Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi, anno 2022”, che ha così previsto: “In tutto il territorio regionale e per l’anno in corso il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è stabilito dal 20 giugno al 30 settembre 2022. Nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7,8,9 e 10 della legge regionale 22.02.2005, n. 13”;
  •  l’art. 54 del d. lgs. n. 267/00, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire eleminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ACCERTATO che:

  • in alcune aree, interne ed esterne, del centro abitato non vengono eseguite, da tempo, le operazioni di sfalcio dell’erba e le potature delle essenze arboree che finiscono per invadere la sede viaria o i marciapiedi;
  • si rende necessario eseguire il taglio della vegetazione incolta, di arbusti o sterpaglie, così da scongiurare l’innesco di incendi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Matera in data 22.7.2022 con nota prot. n. 0067143;

Per tutto quanto sopra richiamato e spiegato

O R D I N A

1) Divieti

Dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 30 settembre 2022, in prossimità dei boschi, delle aree o strade erborate o cespugliate del Comune di Matera ed in tutte quelle aree a rischio di incendio boschivo, di cui alla Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo di incendio;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di:

  • aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse;
  • alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

3) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di alla Legge n. 353/2000, vi è il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Potranno autorizzarsi, acquisiti i pareri dalle autorità competenti, le attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia consegnata e verificata la documentazione attestante la dotazione di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 7-10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi

alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta.

5) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera è posto il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di validità del presente provvedimento.

6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, è vietato bruciare la vegetazione spontanea.

Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 7-10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7) Aree boscate

I proprietari, affittuari e conduttori, gli Enti titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi devono eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

A V V E R T E

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali e/o regionali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione dalle specifiche norme di settore, ivi compresa l’ipotesi della mancata esecuzione di preventivi interventi volti ad evitare l’innesco e la propagazione di incendi, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000″.