“Le guide turistiche hanno cancellato dai programmi l’area della Murgia materana: bagni chiusi, sentieri improvvisati pericolosi, chiese rupestri non accessibili”! La denuncia

La terza Commissione (Attività produttive, Ambiente, territorio) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Piergiorgio Quarto (Fratelli d’Italia) ha audito il Presidente di GTA Basilicata Giovanni Licciardi e il Presidente di ConfGuide Matera Nicola Taddonio in relazione allo stato di abbandono delle chiese rupestri, siti archeologici e sentieri del Parco delle Chiese Rupestri del Materano, a seguito di richiesta pervenuta dagli stessi alla commissione.

Licciardi e Taddonio hanno lamentato lo stato di abbandono in cui versa l’intera area, con punti di ristoro e bagni pubblici chiusi, il tratto per arrivare al belvedere interdetto agli autobus e alle auto, assenza di un servizio navetta da Matera.

Hanno detto:

“Le guide turistiche e gli operatori turistici hanno cancellato dai programmi l’area della Murgia materana.

I sentieri non sono finiti perché non c’è mai stato protocollo intesa tra Ente parco e proprietari.

Molti sentieri sono chiusi da recinzioni elettriche anticinghiali, animali che costituiscono un grave problema per la fruizione degli stessi sentieri.

Alcune scalinate sono crollate e non sono mai state messe in sicurezza.

I visitatori hanno creato dei percorsi improvvisati che sono comunque pericolosi.

I sentieri per essere fruibili hanno bisogno anche di parcheggio o punti ristoro.

Le Chiese rupestri sono state restaurate ma non essendoci mai stato un progetto di gestione, versano in stato di abbandono e sono oggetto di atti vandalici.

Chiediamo di far sì che una istituzione così importante funzioni.

Bisogna emanare un bando di gestione, da tre anni gli operatori turistici non possono lavorare nell’area”.

Sono intervenuti i consiglieri Cifarelli e Braia.

La commissione ha approvato alla unanimità dei presenti la proposta di legge, di iniziativa del consigliere Tommaso Coviello (FdI) su “Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio”.

“La Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati – si legge nella relazione – intende assumere un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f) per contribuire in maniera decisiva ad evitare il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo per la congestione del sistema.

La proposta di legge attribuisce alla Regione la facoltà di favorire per il tramite degli enti strumentali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l’acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 %, bonus facciate 90 %, bonus efficientamento 65 %, bonus ristrutturazioni 50 %).

In particolare qualora i crediti venissero acquistati da istituti di credito, questi ultimi rilasceranno la liberatoria attestante l’avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e certificheranno, altresì, che i crediti rivenduti agli enti derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Basilicata ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Basilicata”.

“Peraltro – si legge ancora – la bontà dei crediti, proprio alla luce degli ultimi interventi legislativi verrebbe ulteriormente garantita se il cessionario fosse anche correntista della stessa banca da cui acquista il credito, nel qual caso il cessionario acquirente non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Il supporto normativo a siffatta operazione è offerto dal combinato disposto del cosiddetto “Decreto aiuti”, del cosiddetto “Decreto aiuti bis” e del cosiddetto “Decreto semplificazioni” in cui è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La peculiarità di questa proposta di legge è rappresentata dal fatto che deputati all’acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate e non la Regione in quanto quest’ultima è pubblica amministrazione, così come definito dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, diversamente dagli enti pubblici economici e società che possono essere annoverati tra “Altri soggetti” ai quali può essere effettuata la prima cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art.121, comma 1, del decreto n.34/2020 e s.m. Peraltro il tenore letterale del combinato disposto delle disposizioni in materia non autorizza a un’interpretazione estensiva che porti a ricomprendere nell’ambito dell’applicazione della stessa norma, tra i soggetti diversi gli enti pubblici tra cui l’ente regione. Ipotesi questa che poteva avvenire solo ed esclusivamente qualora prevista da una norma di rango primario”.

L’articolo uno declina le finalità della legge e stabilisce che al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.06.2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il Regolamento CE 401/2009 ed il Regolamento UE 2018/1999 (normativa europea sul clima), la Regione Basilicata riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell’impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

Nel perseguimento degli obiettivi la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

A tal fine la Regione monitora, anche attraverso l’istituzione di un’apposita piattaforma elettronica, l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto dei detti crediti; favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate che operano nel settore finanziario, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’art. 121 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020; promuove l’acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti strumentali e/o società partecipate, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

Hanno partecipato ai lavori della commissione, oltre al presidente Quarto, i consiglieri Bellettieri (FI), Baldassarre (Idea), Coviello (FdI), Sileo e Giorgetti (Gm), Braia (Iv-RE), Aliandro (Lega), Cifarelli (Pd).