Coronavirus in Basilicata, nuova ordinanza di Bardi: confermate le misure di prevenzione

Sul Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n.32 del 3 aprile 2020 è stata pubblicata un’Ordinanza del Presidente della Regione di conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19.

Con decorrenza dalla data del 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali ancora vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, sono confermate e continuano ad applicarsi le ulteriori misure previste dalle seguenti ordinanze:

  • ordinanza n.4 dell’11 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 6;
  • ordinanza n.5 del 15 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. -Disposizioni relative all’ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata.”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1;
  • ordinanza n.6 del 16 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale”);
  • ordinanza n.9 del 21 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale.”);
  • ordinanza n.10 del 22 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3;
  • ordinanza n.11 del 25 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ulteriori disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale”).

Con decorrenza dalla data del 4 aprile 2020 sono altresì confermate e continuano ad applicarsi nei termini e nei limiti temporali originariamente previsti le ulteriori misure indicate dalle seguenti ordinanze:

  • ordinanza n.8 del 21 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.”);
  • ordinanza n.12 del 27 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano -Provincia di Matera);
  • ordinanza n.13 del 31 marzo 2020 (“articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. – Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.”).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’ordinanza è stata comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.