Arriva un periodo di pausa estiva per l’invio di avvisi bonari sui controlli fiscali e lettere di compliance (conformità alle leggi) dell’Agenzia delle entrate, come avviene ogni anno.
Nel dettaglio, lo stop è previsto da venerdì 1 a domenica 31 agosto (per altre tipologie fino al 4 settembre), come conseguenza della norma introdotta nell’ambito della riforma fiscale che interrompe le attività ordinarie degli uffici.
Le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate fa sapere today ripartiranno a settembre.
Attenzione, però, perché questa pausa non vale per tutti: è infatti possibile l’avvio dei controlli fiscali ordinari nei casi d’urgenza. Ma andiamo con ordine.
I controlli fiscali negli ultimi mesi hanno interessato soprattutto le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2022.
Ora però l’Agenzia delle entrate è costretta a rallentare la propria attività per tutto il mese di agosto: è sospesa la possibilità di inviare ai contribuenti avvisi bonari, lettere di compliance e altre comunicazioni di controllo non urgenti.
Questo per effetto della norma introdotta dall’articolo 10 del decreto legislativo numero 1/2024, che ha potenziato gli effetti della sospensione feriale degli adempimenti nel periodo delle vacanze estive, introducendo in parallelo uno stop anche per tutto il mese di dicembre.
Il Fisco è quindi impossibilitato a trasmettere gli avvisi bonari, così come le comunicazioni finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo.
In particolare, ecco tutte le tipologie bloccate per il mese di agosto:
- le comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (le cosiddette “lettere di compliance”).
Lo stop dai controlli del Fisco non riguarda gli atti più urgenti e indifferibili.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate in una circolare, è consentito proseguire le attività ordinarie di controllo fiscale nei casi in cui, ad esempio, c’è il pericolo per la riscossione (se la mancata notifica compromette i termini di prescrizione), oppure si configura una notizia di reato o ancora quando il destinatario della lettera sia “sottoposto a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo”.
Un caso tipico per cui l’Agenzia delle entrate può attivarsi ad agosto riguarda i contribuenti per i quali sono imminenti i termini di prescrizione e decadenza, e quindi l’interruzione estiva potrebbe compromettere il recupero delle somme dovute dal contribuente.
Resta in ogni caso la sospensione del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute in caso di controlli del Fisco, operativo fino al 4 settembre.
Se l’ufficio invia una comunicazione di irregolarità nel periodo di sospensione, il termine di 30 giorni per il pagamento inizia dal 4 settembre, non dalla ricezione dell’atto.
La sospensione dei termini riguarda i contribuenti che sono già impegnati con la presentazione di dichiarazioni fiscali, i pagamenti delle imposte o l’adempimento di altre obbligazioni tributarie.
Tra i beneficiari ci sono imprese e professionisti (con scadenze programmate ad agosto), lavoratori autonomi e dipendenti che non devono procedere con il pagamento di imposte nel mese in corso, contribuenti che hanno debiti con il Fisco (la sospensione permette di dilazionare i pagamenti, rendendo più facile la gestione del flusso di cassa).
La sospensione consente a questi soggetti di ottenere una pausa temporanea senza incorrere in sanzioni o interessi aggiuntivi, a patto che si rispettino le nuove scadenze stabilite successivamente.
Per le richieste di documenti e informazioni ai contribuenti, i termini sono sospesi dal primo agosto al 4 settembre, ad eccezione delle richieste durante attività di controllo o rimborso Iva.
Questa sospensione implica che i termini non decorrono durante questo periodo e riprenderanno il 5 settembre.
Le richieste con scadenza tra il primo agosto e il 4 settembre 2025 avranno il termine sospeso e riprenderanno dal 5 settembre. Non sono sospesi, invece, i termini per i controlli sostanziali e le procedure di rimborso dell’Iva.
Dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (e anche nel 2025), è sospeso il termine per i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ad avvisi bonari derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali, e per gli avvisi di liquidazione sui redditi a tassazione separata.
Se il contribuente ha scelto di ricevere l’avviso bonario tramite un intermediario, i 60 giorni per la definizione non partono dalla ricezione dell’avviso, ma da 30 giorni dopo che l’intermediario ha ricevuto l’atto.
Il “decreto adempimenti” ha introdotto due periodi di sospensione annuale per l’invio di alcune comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate: dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.