Cambiano le regole per banche, società finanziarie, intermediari ed esercenti che offrono pagamenti rateali.
A cambiare le regole è il decreto del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto, in attuazione della riforma del credito al consumo.
La novità, fa sapere quifinanza, non riguarda soltanto i tradizionali prestiti personali, ma interviene anche sulle formule di pagamento dilazionato utilizzate nei negozi e negli acquisti online.
Il decreto prestiti del Cicr modifica la soglia del credito al consumo, che sale da 75.000 a 100.000 euro.
In recepimento della direttiva Ue 2023/2225, con il Testo Unico bancario è stato cioè esteso il perimetro di tutela per tutti i finanziamenti richiesti da persone fisiche per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, fino – appunto – a 100.000 euro.
Per questa fascia di prestiti di importo medio-alto:
- banche e intermediari finanziari sono tenuti a rispettare rigidi standard di trasparenza precontrattuale e contrattuale;
- viene imposto un controllo più rigoroso e standardizzato sulla sostenibilità del debito per prevenire fenomeni di sovraindebitamento, escludendo tuttavia l’uso di dati provenienti dai social network.
Inoltre, la normativa ha esteso l’attenzione anche ai micro-crediti e alle dilazioni di pagamento digitali, come il buy now, pay later, inserendoli in un quadro di maggiore sorveglianza.
Con le nuove regole entrate in vigore:
- le formule di pagamento dilazionato, che consentono di acquistare immediatamente un bene pagandolo successivamente a rate, perdono i precedenti benefici di esclusione e vengono ora qualificate a tutti gli effetti come credito ai consumatori;
- se la rateizzazione viene gestita attraverso un accordo con una società finanziaria esterna che acquista il credito, l’operazione viene considerata a tutti gli effetti come un prestito offerto da terzi. Di conseguenza, si applicano interamente le regole previste per il credito al consumo.
Per i piccoli prestiti, ovvero quelli di importo inferiore a 200 euro, è stata introdotta una clausola anti-frazionamento per evitare l’aggiramento normativo.
Quindi, qualora un’unica operazione economica venga suddivisa in più contratti, i crediti frazionati verranno sommati e considerati come un importo unico.
Nonostante l’estensione generale delle regole, restano fuori dalla normativa sul credito al consumo alcune specifiche casistiche, ovvero le dilazioni:
- concesse direttamente dal venditore e senza costi, quando il pagamento avviene entro cinquanta giorni dalla consegna e non interviene un soggetto terzo che offra il credito;
- entro quattordici giorni offerte da determinati operatori dell’e-commerce, per le carte di debito differito rimborsabili entro quaranta giorni senza interessi o spese e per alcuni finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Anche per le pubblicità sui finanziamenti devono essere rispettate precise condizioni. In particolare, la riforma ha stabilito che gli annunci relativi ai contratti di credito dovranno contenere un’avvertenza chiara e visibile sul costo dell’indebitamento.
La formula prevista dalla disciplina è: “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro”, oppure un’espressione equivalente. In questo modo si punta a rendere immediatamente evidente al consumatore che il finanziamento non coincide semplicemente con la disponibilità immediata di liquidità, ma comporta un costo complessivo.
Le informazioni dovranno inoltre essere presentate in primo piano e accompagnate da un esempio rappresentativo il più possibile coerente con il contratto pubblicizzato.
Infine, vengono vietate alcune tecniche pubblicitarie considerate potenzialmente fuorvianti. Non sarà possibile, per esempio:
- suggerire che ottenere un finanziamento possa migliorare la situazione finanziaria del consumatore;
- minimizzare l’importanza di finanziamenti già in corso o delle segnalazioni nelle banche dati;
- presentare il credito come uno strumento capace di aumentare le risorse disponibili, sostituire il risparmio o migliorare il tenore di vita.
La riforma rafforza poi il principio del merito creditizio. Il finanziatore deve cioè effettuare una valutazione approfondita della capacità del consumatore di sostenere gli impegni assunti, per prevenire concessioni irresponsabili e situazioni di sovraindebitamento.
Il credito dovrebbe quindi essere concesso quando dall’analisi emerge che il consumatore sarà verosimilmente in grado di rispettare gli obblighi previsti dal contratto. In questa fase:
- è vietato il trattamento dei dati ottenuti dai social e delle categorie particolari di dati personali previste dal regolamento europeo sulla protezione dei dati;
- quando la valutazione del merito creditizio viene effettuata, anche solo in parte, attraverso un trattamento automatizzato dei dati personali, il consumatore può chiedere l’intervento umano.
Infine, se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla legge, le nuove regole prevedono che:
- se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla legge, il periodo per esercitare il recesso può arrivare fino a dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto;
- in caso di rimborso prima della scadenza, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito proporzionata alla durata residua del contratto.
Restano escluse da queste condizioni le imposte e le spese pagate direttamente dal consumatore a un soggetto terzo.





















