A Matera divieto assoluto di accensione fuochi: sanzioni fino a 500 euro! Ecco l’Ordinanza

Per prevenire incendi e danni all’ambiente in questi giorni di caldo estremo, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha emesso un’ordinanza di divieto di accensione di fuochi e fiamme libere di ogni tipo, nei pressi di aree boscate interne ed esterne al perimetro urbano.

Il divieto è valido fino al 15 settembre in prossimità di boschi, aree o strade erborate o cespugliate del Comune di Matera, e in tutte le aree a rischio di incendio boschivo.

In particolare, su queste aree è vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Pmpf e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato o mediato di incendio;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

È vietato anche esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo diversa e specifica autorizzazione.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa, o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 7-10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva deve essere comunque realizzata entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta.

È vietato bruciare le stoppie, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di validità del provvedimento.

Vietato anche bruciare la vegetazione spontanea su terreni incolti, o nelle aree boscate.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 25 a 500 euro, salvo presenza di profili penali.