Niente burqa o niqab a scuola, multe fino a 1.000 euro e nuove regole per distribuire gli alunni stranieri tra le classi.
Le misure sono l’architrave del decreto Scuola approvato oggi, giovedì 24 settembre, nel Consiglio dei ministri.
Le bozze trapelate, con varie versioni, fa sapere today lasciano intendere i propositi del governo Meloni che interviene su due questioni distinte: il riconoscimento del volto durante le attività scolastiche e il limite del 30% alla presenza di determinati studenti senza cittadinanza italiana nelle classi prime. Smentito l’allontanamento dei minori dalle famiglie.
“Le pare che noi facciamo l’allontamento del minore?”, risponde il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a chi gli chiede se corrisponde al vero l’ipotesi di allonare il minore dalla famiglia nel caso in cui i genitori non frequentino i corsi di italiano e non supportino l’alunno nell’apprendimento della lingua. “Non so chi vi dà queste bozze, evidentemente qualcuno dell’opposizione”, taglia corto Valditara.
Il testo introduce un divieto generale di partecipare alle attività della scuola con il viso coperto, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. Non si limita quindi a nominare gli indumenti religiosi, ma riguarda qualsiasi modalità che impedisca di riconoscere una persona. La stretta interessa anche i genitori che partecipano agli incontri con gli insegnanti.
L’altra novità riguarda la composizione delle classi. Il tetto del 30% non si applicherà indistintamente a tutti gli studenti stranieri: la bozza prevede criteri differenti per la scuola primaria e per le secondarie, tenendo conto anche del percorso scolastico già svolto in Italia.
Nella scuola primaria “il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia” non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli “studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione”.
La disposizione sul volto coperto è contenuta nella bozza del decreto-legge e riguarda sia gli studenti sia le persone che partecipano alle attività scolastiche.
Il testo stabilisce: “Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto”.
Il divieto riguarderebbe quindi le lezioni, le attività extrascolastiche e gli incontri tra genitori e insegnanti. Non sarebbe consentito indossare burqa e niqab, gli indumenti che coprono integralmente o quasi integralmente il volto. La formulazione non riguarda invece il semplice velo che lascia scoperto il viso, come l’hijab.
Per chi viola le nuove disposizioni è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Se la violazione viene commessa da un minore, la bozza prevede l’applicazione della sanzione anche a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo che il fatto costituisca reato. Sarà il dirigente scolastico a verificare l’applicazione delle regole, mentre il potere di irrogare la multa spetterà al prefetto.
Il ministro Valditara ha commentato “il tema del divieto di mascheramento” elencando “burqa, niqab, casco, mascherina sanitaria per chi non è ammalato” come elementi non ammessi a scuola. “Non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe con il niqab”, in questo caso, ha sottolineato, “sanzione per i genitori da 200 a 1.000 euro”.
Il divieto interviene su una materia già disciplinata dalla legislazione italiana. L’articolo 5 della legge 152 del 1975 vieta infatti l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma contempla l’esistenza di un giustificato motivo.
Sul punto esiste anche un precedente del Consiglio di Stato. Nel 2008, i giudici amministrativi avevano confermato l’annullamento di un’ordinanza del sindaco di Azzano Decimo che estendeva il divieto di mascheramento al velo integrale.
La sentenza chiariva che l’utilizzo del burqa per ragioni religiose o culturali non equivale automaticamente alla volontà di impedire il riconoscimento. Restava comunque l’obbligo di sottoporsi all’identificazione e, quando necessario, di rimuovere temporaneamente il velo. La stessa decisione riconosceva la possibilità di introdurre regole differenti in determinati luoghi, purché giustificate da esigenze specifiche.
L’altra misura del decreto riguarda la composizione delle classi. Secondo le bozze circolanti, le scuole dovranno assicurare una distribuzione equilibrata degli alunni con cittadinanza non italiana, attraverso criteri differenti a seconda del grado di istruzione.
Per le classi prime della scuola primaria, il limite del 30% riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana secondo i requisiti relativi alla nascita nel nostro Paese e alla frequenza di almeno due anni di scuola dell’infanzia indicati nel testo.
Nelle classi prime delle scuole secondarie di primo e secondo grado, invece, il limite riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione.
Il tetto del 30%, ha detto il ministro Valditara, “si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscono o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua”.
L’ufficio scolastico territoriale provinciale, ha spiegato “disporra’ di destinare a scuole di prossimita’, di vicinato” gli studenti in piu’, “quindi non si tratta di mandare il ragazzo a 20 km di distanza, ma di indirizzarlo, laddove superi il 30%, a scuole di prossimita'”. La scuola, ha aggiunto, “ha l’obbligo di segnalare ai servizi sociali” le problematiche legate alla conoscenza della lingua, “i servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori”, svolto dai Cpia, “e ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi”.
La bozza affronta anche il problema delle scuole che ricevono un numero di iscrizioni incompatibile con il nuovo limite. In questi casi saranno gli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con i dirigenti interessati, a individuare le soluzioni organizzative necessarie per distribuire gli studenti tra gli istituti vicini.
Il provvedimento richiama espressamente il rispetto del principio di prossimità e del diritto allo studio. Le amministrazioni dovranno quindi tenere conto del domicilio degli alunni e delle comprovate esigenze familiari. Una particolare attenzione è prevista per le famiglie che devono assistere figli con disabilità e che, proprio per questa ragione, non possono ricorrere a soluzioni alternative.
Il tetto del 30% non rappresenta una novità assoluta nell’ordinamento scolastico italiano. Era già stato introdotto dalla circolare ministeriale numero 2 dell’8 gennaio 2010, durante il ministero di Mariastella Gelmini. Il documento prevedeva che gli alunni con cittadinanza non italiana non potessero superare “di norma il 30%” degli iscritti in ciascuna classe.
La stessa circolare consentiva tuttavia agli Uffici scolastici regionali di innalzare il limite in presenza di studenti stranieri con adeguate competenze linguistiche oppure di ridurlo in situazioni particolarmente complesse.
La novità del decreto riguarda quindi lo strumento normativo e la definizione dei criteri con cui individuare gli studenti da conteggiare. Per comprendere l’effettiva portata della misura, sarà determinante verificare il testo definitivo approvato dal governo, comprese le eventuali deroghe.
Secondo i dati ministeriali disponibili, nell’anno scolastico 2023-2024 gli studenti senza cittadinanza italiana erano circa 930mila, pari all’11% della popolazione scolastica. Il 65,2% era nato in Italia: una distinzione rilevante rispetto ai criteri previsti nella nuova bozza.
Un’ora settimanale aggiuntiva di Latino per l’educazione linguistica, facoltativa, dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado. È l’altra novità prevista dalla bozza del dl scuola approvato oggi in Consiglio dei ministri.
L’insegnamento, per un totale di 33 ore annue, sarà attivato a partire dall’anno scolastico 2027/2028 e affidato a docenti della classe di concorso A-12 in possesso dei requisiti previsti dal testo.
La bozza prevede anche che gli istituti tecnici assumano la denominazione di “licei tecnologici” e gli istituti professionali quella di “licei professionali”.
Il decreto interviene anche sul monte ore dei percorsi degli istituti tecnici nell’ambito della riforma collegata al Pnrr. La modifica delle denominazioni si applicherà alle relative disposizioni e agli indirizzi di studio.





















